Sono legislativamente disciplinati (l. 431/98) quattro tipologie di contratti di locazione in base alle esigenze dei proprietari e/o dei conduttori.
Di seguito una sintesi degli stessi:
TIPOLOGIA CONTRATTO DI LOCAZIONE | CANONE | DURATA | NOTE |
Locazione a canone libero | prezzo definito liberamente dal locatore | 4 anni + 4 anni (prorogabili tacitamente per altri 4 anni, salvo disdetta) | Eventuale cedolare secca al 21%. Recesso/disdetta con 6 mesi di preavviso. Disdetta nei primi 4 anni da parte del proprietario solo nei casi previsti dalla legge |
Locazione a canone concordato (o convenzionale) | Prezzo definito dal Comune in accordo con associazioni inquilini (il prezzo è inferiore rispetto ai prezzi di mercato). Il canone deve essere asseverato da un CAF o Patronato | 3 anni + 2 anni | Eventuale cedolare secca al 10%. Sono previsti vantaggi fiscali per le parti contrattuali |
Locazione di natura transitoria | Canone libero o concordato (con oscillazione del 20% in aggiunta) | non oltre 18 mesi (non c’è un limite minimo di durata; se inferiore a 30 giorni non deve essere registrato c/o Agenzia Entrate). | Obbligatorio documentare la natura transitoria (per necessità del proprietario e/o dell’inquilino – lavoro, studio). È obbligatorio allegare al contratto la documentazione che certifichi i motivi della natura transitoria (in caso contrario sarà considerato un contratto 4+4). Eventuale cedolare secca al 21% o al 10% a seconda che sia adottato un canone libero o concordato. Non è ammessa la sublocazione. |
Locazione a studenti | Canone definito in appositi accordi locali in base a valori per aree omogenee (rif. canone concordato) | Minimo 6 mesi, massimo 3 anni. Alla scadenza rinnovo automatico per lo stesso periodo salvo disdetta del conduttore | Specifici per studenti universitari fuori sede. Se non c’è disdetta/recesso è prorogato dello stesso periodo. Il recesso deve avere un preavviso di 3 mesi. Se il contratto è firmato da più studenti e solo uno recede, gli altri studenti che rimangono devono farsi carico della sua quota |
I contratti devono redatti in forma scritta e devono essere registrati entro 30 giorni dalla firma presso l’Agenzia delle Entrate.
Entro 60 giorni dalla registrazione il proprietario deve darne comunicazione all’amministratore condominiale e al conduttore.
Le spese di registrazione sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Alla firma del contratto di locazione è dovuto un deposito cauzionale (da una a tre mensilità) come garanzia per il proprietario per mancati pagamenti e/o danni all’immobile.
La sublocazione deve essere concordata espressamente dalle parti.
Ulteriore tipologia di contratto è il COMODATO D’USO (gratuito) e gli AFFITTI BREVI (entro 30 giorni con eventuale cedolare secca al 26%).
In caso di risoluzione anticipata del contratto il proprietario deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’evento, pagando un’imposta di registro pari a 67€ (da ripartire 50% a carico di entrambe le parti).
Tale imposta non è dovuta se locatore e locatario hanno optato entrambi per il regime a cedolare secca.
Se per la risoluzione anticipata è previsto il pagamento di un corrispettivo l’imposta di registro non sarà fissa di 67€, ma sarà pari al 2% del corrispettivo pattuito, con un minimo di 67€.
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