Di cosa si tratta

Regime facoltativo consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva di Irpef e delle addizionali. Adottando il regime della cedolare secca non sono dovute nemmeno imposta di registro e imposta di bollo per la registrazione/risoluzione/proroga dei contratti di locazione.
L’aliquota è pari al 21% sul canone di locazione annuo in caso di canone libero; 10% in caso di canone concordato (per contratti transitori – durata massima 18 mesi – o contratti a studenti).
Optando per la cedolare secca si rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione, compresa la variazione Istat dell’indice nazionale die prezzi.

Come applicare la cedolare secca:

Si può optare per la cedolare secca sia al momento della registrazione del contratto, sia negli anni successivi. In caso di proroga del contratto è necessario confermare l’opzione entro 30 giorni dalla scadenza del contratto (o di una precedente proroga).
Il locatore può revocare l’opzione in ogni annualità successiva a quella in cui è stata esercitata, così come è possibile esercitare nuovamente l’opzione nelle annualità successive alla revoca. La revoca deve essere fatta entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità e comporta il versamento dell’imposta di registro.
Il reddito assoggettato a cedolare secca è escluso dal reddito complessivo e non posso essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni

Chi può optare per la cedolare secca

Possono optare per la cedolare secca le persone fisiche che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
Il regime della cedolare secca non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo.
Per le locazioni brevi (locazioni ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni;) si applica la cedolare secca al 26% a partire dal contratto di affitto della seconda casa (e per l'eventuale terza e quarta); per la prima rimane al 21%. 
La cedolare secca si applica per immobili in categoria catastale da A1 a A11 (esclusa A10).
 





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